Ex hoc plebei scito senatus consultus Oppiae Cluviaeque genti primum bona ac libertatem restituit: si qua alia praemia petere ab senatu vellent, iis Romam veniendum esse statuerunt. Campanis in familias singulas decreta facta sunt quae non operae pretium est omnia enumerare: aliorum bona publicanda esse, ipsos liberosque eorum et coniuges vendendas esse, extra filias quae enupsissent priusquam in populi Romani potestatem venirent; alios in vincula condendos ac de iis posterius consulendum esse; aliorum Campanorum summam etiam census distinxerunt bona publicanda essent necne; pecua captiva praeter equos et mancipia praeter puberes virilis sexus et omnia quae solo non continerentur restituenda esse censuerunt dominis. Campanos omnes Atellanos Calatinos Sabatinos, extra quam qui eorum aut ipsi aut parentes eorum apud hostes essent, liberos esse iusserunt, ita ut nemo eorum civis Romanus aut Latini nominis esset, neve quis eorum qui Capuae fuisset dum portae clausae essent in urbe agrove Campano intra certam diem maneret.
In base ad un decreto della plebe il senato consulto restituì prima di tutto i beni e la libertà a Oppia e alla gente di Cluvia: se in tal senso avessero voluto chiedere al senato altri premi stabilirono che costoro sarebbero dovuti giungere a Roma. Relativamente ai Campani nelle singole famiglie vennero prese le decisioni la qual cosa consisteva nell'enumerare ogni cosa non il prezzo dell'opera: bisognava confiscare i beni altrui, bisognava vendere questi stessi le loro figlie e le loro mogli, eccetto le figlie che si erano sposate prima di giungere in potere del popolo Romano; bisognava unire insieme gli altri in vincoli e successivamente consultarsi su questi; distinsero la somma anche del censo degli altri Campani se bisognava confiscare i beni oppure no; decretarono che bisognava restituire ai padroni le greggi catturate eccetto i cavalli e gli usufrutti eccetto gli adulti di sesso maschile e tutte le cose che non appartenessero al suolo. ordinarono che tutti i Campani gli Atellani i Calatini i Sabatini, salvo che quelli che fra questi o gli stessi o i loro parenti stessero presso i nemici, fossero liberi, così che nessuno di loro fosse cittadino Romano o di nome Latino, e nessuno di loro che fosse stato a Capua mentre le porte erano state chiuse in città o nel campo Campano restasse entro una determinata data. (by Maria D.)